Consiglio Nazionale Forense, Circolare 28 giugno 2013, n. 14
L’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dell’Avvocato (art. 12 della L. 31 dicembre 2012, n. 247)
Ill.mi Signori Avvocati
PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
PRESIDENTI DELLE UNIONI REGIONALI FORENSI
LORO SEDI
Illustri Presidenti e Cari Amici,
come sapete l’art. 12 della legge n. 247/2012 obbliga l’avvocato a munirsi (oltre che di una polizza infortuni) anche di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile; si tratta di un obbligo che, mentre per tutte le altre professioni diverrà attuale a partire dal 13 agosto prossimo, per la specialità della nostra legge professionale ci riguarderà concretamente solo a partire dal momento in cui il Ministero avrà determinato “(…) le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze” (art. 12, co. 5, l. cit.).
Poiché il Ministero dovrà stabilire condizioni e massimali minimi “(…) sentito il CNF”, quest’ultimo sta da tempo studiando il tema in vista della predisposizione di uno schema di clausole a guisa di contenuto minimo della polizza; tra queste, la previsione di un’ultrattività dopo la cessazione dell’attività professionale ed una retroattività, ambedue decennali, al fine di sterilizzare l’effetto delle clausole claims made.
Nel far ciò il CNF è supportato da un broker (AON) appositamente selezionato dopo una gara ad evidenza pubblica (europea) espletata recentemente. Inizialmente si era pensato alla stipula di una polizza collettiva da parte del CNF che riguardasse automaticamente tutti gli iscritti agli albi; i benefici sarebbero stati evidenti perché si sarebbero potute ottenere condizioni molto vantaggiose (si ipotizzava un costo per ogni iscritto di circa € 70 per una copertura sino ad un massimale di € 500.000) ma ciò avrebbe obbligato il CNF a pagare un premio non inferiore ad € 16/17 mln., da finanziare con contribuzione a carico di tutti gli avvocati in un contesto nel quale l’art. 12 sembrerebbe limitare l’iniziativa del CNF al riguardo alla stipula di sole convenzioni.
Ma l’idea della polizza collettiva non è detto debba essere abbandonata: l’art. 29 della legge non pone, infatti, limitazioni ai COA a tal riguardo; dunque, si stima rientri nella loro autonomia e facoltà la stipula di singole polizze collettive anche perché la loro potestà impositiva sembrerebbe non escludere la facoltà di includere nel contributo annuale una frazione di quota destinata specificamente al finanziamento del premio della polizza collettiva (la questione è attualmente all’esame del nostro Ufficio studi che presto darà il suo parere).
Il vantaggio di una polizza collettiva stipulata dai singoli COA sarebbe evidente perché potrebbero essere ottenute condizioni economiche molto favorevoli. Ancor maggiore sarebbe il vantaggio se la singola polizza collettiva rispecchiasse il contenuto di una convenzione di polizza collettiva che il CNF potrebbe senz’altro stipulare, ed ancora maggiore se detta polizza collettiva a contenuto uniforme (in quanto conforme allo schema tipo negoziato dal CNF) fosse stipulata (se non da tutti, almeno) da parte consistente dei COA; si potrebbe persino pensare ad un premio via via decrescente al crescere del numero dei COA che stipulano la polizza.
L’alternativa è – ferma l’autonomia dei COA che in nessun modo il CNF intende intaccare – quella della stipula da parte del CNF di una (semplice) convenzione quadro di polizza individuale.
Sarebbe importante che i COA – nell’attesa dell’analisi dell’Ufficio studi – manifestassero nel frattempo la loro opinione al riguardo soprattutto indicando l’eventuale gradimento per la stipula di una polizza collettiva conforme al contenuto di polizza collettiva negoziato dal CNF; in tal senso è gradito l’invio di osservazioni scritte, se possibile prima del periodo feriale, nelle quali – in aggiunta – potrebbe essere fatto il punto sulle iniziative concretamente già assunte da ciascuno a proposito dell’eventuale avvenuta stipula di convenzioni e delle condizioni negoziate.
Resto a disposizione per ogni chiarimento o approfondimento ed in attesa di conoscere la opinione degli organismi che presiedete.
Un cordiale saluto.
IL CONSIGLIERE TESORIERE
Avv. Lucio Del Paggio
LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247
Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense. (13G00018) (GU n.15 del 18-1-2013 )
gli infortuni
1. L’avvocato, l’associazione o la societa’ fra professionisti
devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni
sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti
previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della
responsabilita’ civile derivante dall’esercizio della professione,
compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli
e valori ricevuti in deposito dai clienti. L’avvocato rende noti al
cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.
2. All’avvocato, all’associazione o alla societa’ tra
professionisti e’ fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite
delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita
polizza a copertura degli infortuni derivanti a se’ e ai propri
collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attivita’
svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello
studio legale, anche in qualita’ di sostituto o di collaboratore
esterno occasionale.
3. Degli estremi delle polizze assicurative e di ogni loro
successiva variazione e’ data comunicazione al consiglio dell’ordine.
4. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente
articolo costituisce illecito disciplinare.
5. Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono
stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia,
sentito il CNF.