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Spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope: conseguenze penali ed amministrative

27 Maggio 2010

L’art. 73 del d.p.r. 309/90 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) commina pene severissime per tutte le condotte connesse alla produzione, al traffico ed allo smercio o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope (l’elenco delle quali è contenuto nella Tabella I allegata al cennato Testo Unico) .
E’ punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000 chiunque, non debitamente autorizzato, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope.
Tali sanzioni (art. 73, comma 1 bis) sono estese anche a colui che importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene sostanze stupefacenti o psicotrope, per uso non esclusivamente personale.
In breve, mentre è sempre penalmente punibile la condotta di chi produce, coltiva ovvero vende, consegna o cede ad altri anche a titolo gratuito una qualsiasi quantità o qualità di sostanze stupefacenti (fatta salva, a determinate condizioni, l’ipotesi della codetenzione per l’uso di gruppo), le condotte di acquisto, detenzione, ricezione, esportazione ed importazione delle stesse possono anche non costituire reato, bensì semplice illecito amministrativo, qualora poste in essere per uso esclusivamente personale.
A questo punto occorre soffermarsi sulla nozione di uso personale che costituisce lo spartiacque tra l’illecito penale e l’ambito dell’illecito amministrativo.
Anzitutto una precisazione: la legge non fornisce una chiara definizione dell’uso personale e si limita ad apprestare dei criteri-guida di natura indiziaria, demandando al magistrato giudicante di individuare se nel caso concreto detto uso sussista o meno.

In particolare si deve tener conto dei seguenti criteri legali (art. 73 comma 1-bis lett. a):

1)della quantità di sostanza, se inferiore o superiore ai limiti massimi fissati nelle apposite tabelle ministeriali.
2) alle modalita’ di presentazione della stessa;
3) di ogni altra circostanze dell’azione, comunque ritenuta significativa.

1) QUANTITA’: E’ il primo e più importante degli elementi da valutarsi.
La detenzione (o importazione, esportazione, acquisto o ricezione) di sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità inferiore ai limiti massimi indicati nelle apposite tabelle elaborate dal Ministro della salute costituisce un indizio il più delle volte determinante per stabilire l’uso personale ed escludere il fine di cessione a terzi. La detenzione di quantitativi superiori è, al contrario fortemente indiziante, di un uso non esclusivamente personale.
Ma analizziamo più da vicino il contenuto delle tabelle, che sono ancora quelle approvate l’11 aprile 2006 con decreto del ministero della salute (11 aprile 2006).
Esse indicano per ciascuna sostanza la QUANTITA’ MASSIMA DETENIBILE (Q.M.D., espressa in mg di principio attivo) e la equivalente quantità in sostanza lorda (espressa in grammi o compresse): Eroina 250 Mg (pari ad 1,7 gr. di sostanza lorda ), cocaina 750 Mg (1,6 gr. di sostanza lorda), Cannabis Thc -Marijuana -hashish 500 Mg (5 grammi di sostanza lorda), Ecstasy 750 Mg (5 compresse in sostanza lorda), Anfetamina 500 Mg (5 compresse in sostanza lorda), LSD 0,150 Mg (3 compresse in sostanza lorda).

Il valore decisivo naturalmente è quello di principio attivo, mentre i valori di sostanza lorda hanno carattere largamente orientativo e possono servire ad una prima sommaria valutazione del materiale rinvenuto da parte degli operatori di polizia.

La sostanza stupefacente sequestrata deve, pertanto, essere sottoposta ad analisi qualitative e quantitative, per accertare la quantità di principio attivo.

Va tuttavia osservato che l’elemento quantità, pur decisivo, non ha valore di presunzione assoluta, tale da vincolare indissolubilmente il giudice.
Quest’ultimo, infatti, ben potrà ritenere la destinazione a terzi (ilcd. spaccio) anche in presenza di quantitativi esigui ed inferiori ai minimi previsti dai decreti medesimi; così come potrà ritenere l’uso personale per quantità superiori che non rivelino accumuli consistenti di droga prodromici rispetto a future cessioni (cfr. Cass 6, n. 17899/08, rv 239932; n. 19788/08; rv 239963; n. 27330/2008, rv 240526; n. 40575, rv. 241522).
Lo stesso consumatore potrà fornire prova dell’uso personale di quantità di sostanza superiori alla Q.M.D.

2) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
La modalita’ di presentazione sintomatica di un uso non esclusivamente personale è quella del cd. confezionamento frazionato o in dosi (solitamente il frazionamento fa ritenere, fondatamente, la destinazione alla vendita al dettaglio). Ad avviso di chi scrive si tratta di un criterio fuorviante. Infatti se è vero che la droga si vende in dosi frazionate è anche vero, di conseguenza, che essa si acquista e si consuma in dosi, per cui è probabile che anche il consumatore la detenga in questa forma.

3) ALTRE CIRCOSTANZE
Le altre circostanze della azione comprendono tutte le circostanze oggettive non codificate (modalità di custodia della droga, ritrovamento di sostanze di diversa natura, ritrovamento di quantitativi notevoli di sostanza da taglio e materiale idoneo al confezionamento in dosi, lame, bilancini di precisione ecc), idonee a supportare logicamente la destinazione della sostanza ad un uso non esclusivamente personale .
APPLICAZIONE DEI CRITERI
Come già evidenziato i criteri indiziari sopra descritti servono da guida al Giudice nel valutare l’eventuale rilevanza penale delle condotte di detenzione, acquisto, ricezione ed importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
In prima battuta, tuttavia, alcuni di essi tornano utili anche agli operatori di polizia per le prime determinazioni da assumere riguardo alla persona sorpresa a detenere, acquistare e/o trasportare la sostanza illecita.
Tenuto sempre fermo il sequestro (penale o amministrativo) della sostanza, le possibili opzioni sono tre e l’individuazione di quella applicabile al caso concreto dipende, appunto, dalla valutazione dell’agente di polizia in merito alla sussistenza o meno dell’uso esclusivamente personale. Tale valutazione va effettuata avvalendosi, per quanto possibile, dei criteri indiziari di cui ci stiamo occupando. E’ ovvio che, nell’impossibilità di conoscere nell’immediatezza del rinvenimento, la quantità di principio attivo contenuta nella sostanza posta sotto sequestro, assumeranno decisiva importanza gli altri criteri: il peso lordo, il frazionamento in dosi ed il numero delle stesse, le modalità di presentazione,il rinvenimento di sostanze o strumenti per il confezionamento ed il taglio, la presenza o meno degli ammennicoli solitamente connessi al consumo della sostanza ecc.

Le opzioni possibili sono, come dicevo, 3:

1) l’agente operante ritiene sussistere l’ipotesi di spaccio o di condotta finalizzata allo spaccio (art. 73 comma 1 T.U.);
2) l’agente ritiene sussistere l’ipotesi di spaccio o di condotta finalizzata allo spaccio, nell’ipotesi attenuata di cui all’art. 73 comma 5 (“Quando, per i mezzi, per la modalita’ o le circostanze dell’azione ovvero per la qualita’ e quantita’ delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entita’, si applicano le pene della reclusione da uno a sei a anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000″).;
3) l’agente operante, ritiene sussistere l’uso esclusivamente personale.

Queste le conseguenze:
Nel caso sub. 1 (art. 73, comma 1, T.U) è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza (art.380, comma 2, lett. h c.p.p.) ed il sequestro probatorio della sostanza (art.253 c.p.p., da convalidarsi entro 48 ore da parte del PM).
Nel caso sub 2 (art. 73, comma 5 t.u.) “scatta” ipso facto la sola denuncia a piede libero ed il sequestro della sostanza. L’arresto in flagranza è facoltativo.
In entrambe le ipotesi non è infrequente il sequestro delle somme di denaro (sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240 c.p. e 321 comma 2 cpp) di cui l’indagato sia trovato in possesso, se ritenute provento della contestata attività di spaccio.
Sussistendone i presupposti si può, qualora ritenuto opportuno, anche procedere al sequestro probatorio (per finalità di approfondimento investigativo) o preventivo del veicolo a bordo del quale è rinvenuto il corpo del reato.
Nel caso sub 3 (uso esclusivamente personale) non scatta alcuna conseguenza penale, ma la sola segnalazione del soggetto quale assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope alla Prefettura competente ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 75 T.U. La sostanza viene sottoposta a sequestro amministrativo (ex art. 13 comma 2 L. 689/1981).

Resta inteso che l’ultima parola sulla fattispecie da contestarsi spetterà comunque al magistrato, all’esito degli accertamenti di laboratorio sulla sostanza sequestrata.