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Principio di consumazione dell’impugnazione ed opposizione a decreto ingiuntivo.

30 aprile 2010

Il principio di consumazione dell’impugnazione è sancito dall’ art. 358 c.p.c. (“L’appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è decorso il termine fissato dalla legge”) e dall’art. 387 c.p.c., (“Il ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è scaduto il termine fissato dalla legge”).
E’ pacifico, dunque, che il semplice fatto di aver notificato un atto di appello o ricorso per cassazione non determina la consumazione del potere di impugnazione, qualora non sia ancora intervenuta declaratoria di inammissibilità/improcedibilità.
Quid iuris, dunque, nell’ipotesi in cui la stessa parte abbia proposto, avverso la medesima sentenza, due successivi appelli, il primo dei quali inammissibile, senza tuttavia che, alla data di proposizione del secondo gravame, detta inammissibilità sia stata dichiarata?
Secondo una recente sentenza di Piazza Cavour, (Cassazione, Sez. III 30 marzo 2010, n. 7618) poiché il primo appello non ha determinato la consumazione del potere di impugnazione, l’appellante può proporre nuovo atto di gravame nel termine “breve” di 30 giorni, decorrente dalla notificazione della prima impugnazione, equivalendo essa alla conoscenza legale della sentenza da parte dell’impugnante (conformi Cass. civile , sez. II, 30 giugno 2006, n. 15082 in Giust. civ. Mass. 2006; Cass. 18.1.2006 n. 835; Cass. civile , sez. III, 27 ottobre 2005, n. 20912; Cass. civile , sez. I, 21 luglio 2000, n. 9569).
La sentenza in commento offre lo spunto per ricordare quegli arresti della Cassazione (sez. I, 23 ottobre 2008, n. 25621 e 22338/2004), che hanno affermato l’applicabilità dei principi in materia di consumazione dell’impugnazione anche all’opposizione a decreto ingiuntivo (da considerarsi, anche se latu sensu e da un punto di vista funzionale più che sistematico, come una vera e propria impugnazione del decreto stesso), inferendone la possibilità di rinnovare l’opposizione viziata o non seguita da rituale tempestiva costituzione in giudizio dell’opponente, se ancora pendente il termine fissato nel decreto ai sensi dell’art. 641 c.p.c..
In tale frangente ll Giudice dovrà, pertanto, limitarsi a dichiarare la improcedibilità dell’opposizione non seguita da costituzione o seguita da costituzione tardiva, ma non anche la esecutività del decreto opposto, essendo siffatta declaratoria preclusa dalla intervenuta proposizione di una ammissibile seconda opposizione entro il termine di cui all’art. 641 c.p.c…