Posts Tagged ‘adriano garofalo’

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Guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e revisione della patente di guida

11 agosto 2011

Tra le diverse conseguenze pregiudizievoli della violazione dell’ art. 186 (guida in stato di ebbrezza) e dell’art. 187 CdS (guida in stato di alterazione dovuta all’uso di sostanze psicotrope) vi è quella della sottoposizione alla procedura di revisione della patente (art. 128 CdS).
La revisione, in generale,consiste nell’accertamento della persistenza dei requisiti psico-fisici ( mediante visita medica presso la commissione medica locale istituita presso le AUSL) e dell’idoneità tecnica alla guida (mediante esame tecnico).
Essa può essere disposta dalla motorizzazione civile o dal prefetto qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti o dell’idoneità. E’ sempre disposta quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale che abbia determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del codice da cui consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Nel caso di contestazione dei reati di cui all’art. 186 e 187 CdS e` il prefetto a disporre che l’autore della violazione si sottoponga a visita medica presso la commissione medica locale.
La prassi contempla solitamente l’invio all’interessato di una comunicazione con la quale lo si invita a prenotare egli stesso la visita presso la commissione medica competente per territorio.
Pesanti sanzioni pecuniarie sono previste in caso di mancata sottoposizione alla visita.
L’accertamento sanitario è eseguito con i comuni esami clinici e con gli accertamenti specialistici e altre indagini cliniche e di laboratorio ritenute indispensabili (sangue, urine e finanche l’esame del capello con spese poste a carico dell’esaminato) al fine di stabilire se e fino a che punto il soggetto abbia fatto recentemente uso/abuso di alcolici o sostanze stupefacenti.
Le commissioni possono richiedere, ove lo ritengano opportuno, che l’accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da una specifica valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati all’esercizio della professione ed iscritti all’albo professionale.
L’esito della visita medica è comunicato ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente.

CONSEGUENZE DELLA REVISIONE POSSONO ESSERE:

Sospensione a tempo indeterminato della patente di guida: (cioè fino a quando non si ottiene il nulla osta della commissione, che deve certificare l’avvenuto recupero dei prescritti requisiti), qualora risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all’art. 119 C.d.S..

Revoca della patente di guida: quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente,dei requisiti fisici e psichici prescritti;

Riduzione del termine di validità della patente di guida: in pratica la commissione indicherà l’eventuale termine (inferiore a quella ordinario di validità) entro il quale effettuare il successivo controllo, cui è subordinato il rilascio o la conferma o la revisione della patente di guida.

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La mediazione obbligatoria: approvata la normativa che dovrebbe rivoluzionare il settore della giustizia civile

1 marzo 2010

Il 19 febbraio 2010 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo contenente norme in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”.
Si tratta dell’attuazione della delega conferita dal Parlamento al governo con l’art. 60 della legge 69/2009  (Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale).
Queste le principali novità introdotte:
L’esperimento del tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale in materia di:
1) condominio; 2) diritti reali;3) divisione; 4) successioni ereditarie; 5) patti di famiglia; 6) locazione, comodato, affitto di aziende, 7) risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità,  8)  contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Al di fuori delle succitate ipotesi è possibile ricorrere alle procedure dimediazione previste dal decreto per la conciliazione di qualsiasi controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili (mediazione facoltativa)
Il tentativo di mediazione, per i settori di contenzioso indicati, diverrà obbligatorio decorsi 12 mesi, e non più 18, dall’entrata in vigore del decreto legislativo (155. gg. dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Durata del tentativo di conciliazione:
Quattro mesi dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa. Il termine di quattro mesi non è soggetto a sospensione feriale. Decorso inutilmente tale termine il tentativo di conciliazione si considera comunque esperito ai fini della procedibilità della domanda

Cosa succede se la domanda giudiziale viene proposta senza aver prima esperito il tentativo di conciliazione?
La domanda è dichiarata improcedibile su eccezione del convenuto o d’uffico direttamente dal giudice. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o rilevata dal giudice a pena di decadenza, non oltre la prima udienza.
In tali ipotesi il giudice assegna  alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di quattro mesi.
Ove invece il Giudice rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa si limita a fissare la successiva udienza per una data successiva alla scadenza del termine di quattro mesi.

Davanti a quale organo e possibile effettuare la procedura di mediazione?

Le procedure di mediazione saranno gestite da appositi organismi, costutituiti da enti pubblici o privati  che diano garanzie di serietà ed efficienza. Gli organismi devono essere iscritti in un apposito registro, tenuto dal Ministero dell giustizia.
Gli organismi così creati, all’atto di avanzare domanda di iscrizione al registro, devono depositare il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione.
Nel regolamento devono essere previste le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall’organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Devono anche essere indicate le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti di cui ci si dovrà eventualmente avvalere nel corso della procedura.
I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro a semplice domanda.
Come sono stabiliti i compensi spettanti agli organismi di conciliazione?
Ciascun organismo, al momento di richiedere l’iscrizione al registro, deposita le proprie tariffe (tabelle di indennità). Queste sono sottoposte all’approvazione del Ministero della Giustizia. L’ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi è fissato con apposito decreto del Ministro della giustizia. Nullaè dovuto dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato(art. 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – D P.R. del 30 maggio 2002, n. 115). A tal fine la parte è tenuta a depositare presso l’organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l’organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

A quali imposte è soggetto il procedimento di mediazione?

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.

N.B.: è previsto per l’avvocato l’obbligo di informare l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l’avvocato e l’assistito è annullabile. Il documento che contiene l’informazione è sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio.

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Piano Casa Regione Campania

19 febbraio 2010

Il 29 dicembre è stato definitivamente varato il Piano Casa della Regione Campania.
La legge regionale n. 19 del 28 dicembre 2009 (pubblicata nel BURC n. 80 del 29.12.2010 ed entrata in vigore il giorni successivo) è frutto dell’accordo intervenuto il 31 marzo tra governo centrale e regioni, che si sono impegnate ad approvare specifiche disposizioni legislative che consentissero, a particolari condzioni, incrementi di volumetria ed altezza degli edifici.

Sono adesso consentiti, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti:

1) ampliamenti fino al 20% della volumetria esistente per edifici residenziali uni o bifamiliari, composti al massimo da 2 piani fuori terra ed eventuale sottotetto, e comunque edifici con volumetria fino a 1000 mc.;
2) in alternativa all’incremento di volumetria, per i soli edifici a prevalente destinazione residenziale, il cambio di destinazione d’uso da non residenziale a residenziale fino ad un tetto massimo del 20%.
3) In caso di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali è consentito l’aumento fino al trentacinque per cento della volumetria esistente all’interno della stessa unità immobiliare catastale e delle pertinenze esterne asservite al fabbricato.

Nelle zone agricole sono consentiti i mutamenti di destinazione d’uso, non connessi a trasformazioni fisiche, di immobili o di loro parti, regolarmente assentiti, per uso residenziale del nucleo familiare del proprietario del fondo agricolo o per attività connesse allo sviluppo integrato dell’azienda agricola.

Sono esclusi da tali interventi gli immobili:

1) situati nei cd. centri storici (zone A dell’articolo 2 del decreto ministeriale n.1444/1968 o ad esse assimilabili così come individuate dagli strumenti urbanistici comunali);
2) realizzati in assenza o in difformità dal titolo;
3) di valore storico, culturale, architettonico;
4) situati zone vincolate o di inedificabilità assoluta;
5) situati in riserve naturali o parchi;
6) zone a pericolosità idraulica e zona “rossa” (area vesuviana: Boscoreale, Boscotrecase, Cercola, Ercolano, Massa
di Somma,Ottaviano, Pollena Trocchia, Pompei, Portici, Sant’Anastasia, San Giorgio a Cremano, SanGiuseppe Vesuviano, San Sebastiano al Vesuvio, Somma Vesuviana, Terzigno, TorreAnnunziata, Torre del Greco e Trecase).

Gli ampliamenti non potranno essere realizzati su edifici residenziali privi del relativo accatastamento ovvero per i quali al momento della richiesta dell’ampliamento non sia in corso la procedura di accatastamento.

I comuni provvisti di strumenti urbanistici generali vigenti possono, inoltre, individuare aree all’interno delle quali vietare gli interventi di ampliamento mediante provvedimento motivato da esigenze di carattere urbanistico ed edilizio entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, ossia entro il 28/02/2010.

In relazione ai casi di esclusione di cui al n. 2 (immobili realizzati in assenza o in difformità dal titolo abitativo), l’art. 7 della legge regionale ammette comunque la possibilità di autorizzare gli ampliamenti in deroga, purché:
a) si tratti di edifici contenenti unità abitative destinate a prima casa dei richiedenti (cioè quella di residenza anagrafica);
b) sia stata rilasciata la concessione in sanatoria o l’accertamento di conformità, ai sensi degli articoli 36 e 37 del Decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001, ovvero per i quali sia stata presentata, nei termini previsti dalla legislazione statale vigente in materia, istanza di condono dagli interessati, se aventi diritto, e siano state versate le somme prescritte.

La realizzazione degli interventi di incremento volumetrico è subordinata alla valutazione della sicurezza del fabbricato su cui si intende incidere e la denuncia dei lavori è finalizzata anche ad ottenere dai competenti Settori provinciali del Genio civile l’autorizzazione sismica, obbligatoria nelle aree ad alto rischio sismico (legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, anch’essa novellata).
L’edificio interessato dal possibile incremento o mutamento della destinazione d’uso dovrà pertanto essere munito del cd. fascicolo del fabbricato, i cui contenuti, modalità di redazione, custodia e aggiornamento saranno definiti con successivo regolamento, e che, a tenore della legge, comprenderà comunque:

1) gli esiti della valutazione di sicurezza del fabbricato ed il certificato di collaudo, ove previsto.
2) le informazioni di tipo progettuale, strutturale, impiantistico, geologico riguardanti la sicurezza dell’intero fabbricato.

N.B.: le denuncie di inizio attività o di permesso a costruire, relative ai descritti interventi di ampliamento, mutamento d’uso e riqualificazione devono essere presentate entro il termine perentorio di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il termine ultimo è dunque fìssato al 30.06.2010

Queste sono solo alcune delle principali novità introdotte dal Piano Casa.
Chi desiderasse approfondire l’argomento, potrà assistere al convegno regionale sul piano casa, in programma a Montella per domani, sabato 20 febbraio, alle ore 9:30, presso l’Auditorium del Centro sociale di Via Ippolita Panico.
Avv. Adriano Garofalo