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Guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e revisione della patente di guida

11 agosto 2011

Tra le diverse conseguenze pregiudizievoli della violazione dell’ art. 186 (guida in stato di ebbrezza) e dell’art. 187 CdS (guida in stato di alterazione dovuta all’uso di sostanze psicotrope) vi è quella della sottoposizione alla procedura di revisione della patente (art. 128 CdS).
La revisione, in generale,consiste nell’accertamento della persistenza dei requisiti psico-fisici ( mediante visita medica presso la commissione medica locale istituita presso le AUSL) e dell’idoneità tecnica alla guida (mediante esame tecnico).
Essa può essere disposta dalla motorizzazione civile o dal prefetto qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti o dell’idoneità. E’ sempre disposta quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale che abbia determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del codice da cui consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Nel caso di contestazione dei reati di cui all’art. 186 e 187 CdS e` il prefetto a disporre che l’autore della violazione si sottoponga a visita medica presso la commissione medica locale.
La prassi contempla solitamente l’invio all’interessato di una comunicazione con la quale lo si invita a prenotare egli stesso la visita presso la commissione medica competente per territorio.
Pesanti sanzioni pecuniarie sono previste in caso di mancata sottoposizione alla visita.
L’accertamento sanitario è eseguito con i comuni esami clinici e con gli accertamenti specialistici e altre indagini cliniche e di laboratorio ritenute indispensabili (sangue, urine e finanche l’esame del capello con spese poste a carico dell’esaminato) al fine di stabilire se e fino a che punto il soggetto abbia fatto recentemente uso/abuso di alcolici o sostanze stupefacenti.
Le commissioni possono richiedere, ove lo ritengano opportuno, che l’accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da una specifica valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati all’esercizio della professione ed iscritti all’albo professionale.
L’esito della visita medica è comunicato ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente.

CONSEGUENZE DELLA REVISIONE POSSONO ESSERE:

Sospensione a tempo indeterminato della patente di guida: (cioè fino a quando non si ottiene il nulla osta della commissione, che deve certificare l’avvenuto recupero dei prescritti requisiti), qualora risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all’art. 119 C.d.S..

Revoca della patente di guida: quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente,dei requisiti fisici e psichici prescritti;

Riduzione del termine di validità della patente di guida: in pratica la commissione indicherà l’eventuale termine (inferiore a quella ordinario di validità) entro il quale effettuare il successivo controllo, cui è subordinato il rilascio o la conferma o la revisione della patente di guida.